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TARI applicabile al negozio ubicato all’interno del porto turistico

4 APRILE 2024

Con la sentenza n. 7665 del 21/03/2024 la Cassazione ha affermato che l’esercizio commerciale gestito all’interno del porto turistico, per il quale non è istituita l’Autorità portuale, è soggetto al pagamento della tassa rifiuti, seppure in misura ridotta nel caso di servizio non effettuato (fattispecie Tarsu 2006-2011).

Nel caso in esame la CTR aveva ritenuto che la legittimazione a pretendere il pagamento della tassa rifiuti sull’area portuale poteva venire meno soltanto in presenza di specifici accordi tra l’autorità marittima e gli enti impositori di riferimento che escludessero la competenza in materia del Comune. Tuttavia, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti all’interno dell’area portuale non era stato svolto dal gestore del servizio pubblico, bensì da imprese private contrattualmente legate alla società concessionaria di gestione del porto. Pertanto la CTR concludeva per il pagamento della tassa rifiuti in misura ridotta del 60% (servizio istituito ed attivato, ma effettivamente non svolto).