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IMU e valore delle aree fabbricabili

18 MARZO 2024

La Corte di Cassazione (sez. 5 – Civile) con la sentenza n. 4724 del 22 febbraio 2024 ritorna su due importanti principi in materia di IMU e aree fabbricabili:

  • l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dallo stesso richiamato, previsto dallo Statuto del contribuente, riguarda i soli atti necessari per sostenere le ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto, per cui sono esclusi dall’obbligo in oggetto gli atti a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione;
  • le delibere con le quali il Consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. 446/1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell’ente qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l’ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un’area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un’autonoma stima utilizzando i parametri di legge.

>> Consulta la sentenza n. 4724 del 22 febbraio 2024.