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IMU: agevolazioni terreni agricoli – necessaria l’iscrizione all’apposita gestione previdenziale

13 MARZO 2024

Con la pronuncia n. 5626 del 4/3/2024 la Cassazione ha affermato che la disciplina di favore IMU per i terreni agricoli richiede che i coltivatori diretti e Iap, anche pensionati, continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta (coltivazione diretta) ed alla prevalenza dei redditi.

Sul punto la Cassazione evidenzia che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali (situazioni oggettive incompatibili con lo sfruttamento edilizio dell’area), mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali, mentre è venuto meno il requisito della conduzione diretta del fondo che, in tema di ICI, conseguiva al richiamo all’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992. La conduzione diretta del fondo continua invece a rilevare ai fini delle riduzioni di cui al comma 8 bis dell’art. 13 cit., ratione temporis applicabile.