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Il contribuente minorenne può essere soggetto passivo d’imposta

11 MARZO 2024

Con la sentenza n. 1080 del 7 febbraio 2024 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ha affermato che ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta e, di conseguenza, anche se minorenne, può essere sottoposta a verifica fiscale ed essere raggiunta da un atto impositivo.


Sul punto la corte di giustizia d’appello siciliana fa applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3390/2020), per cui “il fulcro giuridico della censura non riguarda la regolarità o meno della notifica dell’atto impositivo, destinato a F.F., all’epoca minorenne, essendo pacifico che detta notifica si è perfezionata, ma consiste nello stabilire se costei, in quanto priva della capacità d’agire, potesse essere destinataria di un avviso di accertamento. La quaestio iuris è risolta, in senso contrario alla tesi negativa dei ricorrenti, sulla base del combinato disposto dell’ art. 1 c.c. , comma 1 – che afferma che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita – T.u.i.r., art. 2 comma 1, secondo cui soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche. In altri termini, ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che, abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, può essere sottoposta a verifica fiscale, all’esito della quale può essere raggiunta da un atto impositivo”.

In conclusione la corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia afferma la legittimazione passiva del contribuente. Nella fattispecie risulta, pertanto, legittima la notifica dell’ingiunzione di pagamento (Tarsu-Tia 2008) nei confronti del contribuente, all’epoca dei fatti ancora minorenne.