29 FEBBRAIO 2024
I consiglieri comunali sono legittimati ad agire contro l’ente al quale appartengono ogni volta che i vizi denunciati riguardino profili attinenti l’esercizio della carica di consigliere comunale e che siano direttamente impeditivi o lesivi delle loro funzioni rappresentative nel Consiglio: è quanto ribadito dal TAR Campania (Sez. I) nella sentenza 24 gennaio 2024, n. 631.
La legittimazione ad agire può essere riconosciuta al consigliere qualora i vizi dedotti attengano ad una delle seguenti ipotesi, senza che l’elenco abbia carattere esaustivo:
Sul punto, secondo consolidata giurisprudenza, tutte le volte in cui il consigliere comunale biasimi situazioni che producano violazioni delle norme sul procedimento e sui termini, tali da ostacolare o addirittura impedire il normale svolgimento delle funzioni sue proprie è legittimato a reagire in sede giurisdizionale contro l’ente di appartenenza, in quanto ciò che viene leso è l’esercizio del suo ufficio rappresentativo pubblico in favore della comunità locale di appartenenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 giugno 2018, n. 3814 e sent. 7 luglio 2014, n. 3446; TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 7 novembre 2018, n. 6473 e sent. 5 giugno 2018, n. 3710; Salerno, sez. II, sent. 4 febbraio 2015, n. 230; TAR Sardegna, sez. II, sent. 2 maggio 2016, n. 387; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 28 novembre 2013, n. 2389; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 1° luglio 2013, n. 683).
Nel caso specifico affrontato, i giudici partenopei hanno ribadito che il mancato rispetto del termine sancito dalla disciplina legislativa e regolamentare per la messa a disposizione dei consiglieri comunali della proposta, dello schema di rendiconto finanziario approvato dalla Giunta e dei relativi allegati, integra uno specifico profilo di illegittimità e determina la lesione del cd. ius ad officium.