11 OTTOBRE 2019
E’ dovuta la tassa rifiuti sulle aree di sosta comunali gestite da società esterna, a nulla rilevando che non sono state sottratte all’uso pubblico.
La società sosteneva l’esenzione dal tributo in quanto le aree non erano sottratte alla loro destinazione pubblicistica e, in forza della convenzione sottoscritta con il Comune, la società non era titolare di alcun diritto sulle medesime, limitandosi ad una mera riscossione delle tariffe: la Corte ritiene legittima la pretesa tributaria avanzata dal Comune, affermando che non è necessaria una completa sottrazione fisica dell’area o la titolarità di un diritto reale di godimento, e neppure assume rilievo giuridico la circostanza che il Comune in forza della convenzione possa estendere o diminuire le aree assegnate o introdurre delle restrizioni per soddisfare esigenze pubbliche.