9 OTTOBRE 2019
Doccia fredda per gli enti locali che avevano seguito le indicazioni dell’IFEL nella predisposizione del regolamento sugli incentivi tributari. Secondo l’IFEL, infatti, la prima condizione posta, affinché la distribuzione degli incentivi tributari restino al di fuori del limite dei vincoli di crescita del salario accessorio (art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017) è che l’ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico” di cui al D.lgs. n. 267 del 2000, ossia la condizione è comunque soddisfatta nel caso in cui l’ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale motivato previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 151 del Tuel e, quindi, per il 2019 occorre fare riferimento alla data del 31 marzo 2019. Di diverso avviso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna che, con la deliberazione n.52 del 18 settembre 2019, ha precisato che, invece, la condizione è soddisfatta solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Al momento attuale, pertanto, tutti gli enti locali che avessero approvato il proprio bilancio di previsione oltre il termine del 31 dicembre ma entro i termini di proroga concessi dal Ministero, in presenza di una disciplina regolamentare approvata secondo le indicazioni dell’IFEL, dovranno procedere a modificare la destinazione del fondo, qualora non contrattato, al fine di evitare il rischio di corrispondere risorse al di fuori del limite previsto dalle disposizioni legislative, ovvero trovare soluzioni transitorie in attesa che si consolidino o meno le indicazioni del Collegio contabile emiliano romagnolo.