10 GENNAIO 2024
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n. 10103 del 7 dicembre 2023 accoglie il ricorso di un Comune in merito ad un avviso di accertamento Ici relativo ad un'area fabbricabile, sulla base del principio secondo cui la deliberazione dei valori periodici delle aree edificabili rappresenta una presunzione suscettibile di prova contraria, sostanzialmente assimilabile ad un "redditometro", per cui è legittimo l'avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento del consiglio comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 446/1997 e 48 del d.lgs. 267/2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l'Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore.