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Le intercapedini e griglie condominiali sono soggette al Cosap

18 DICEMBRE 2023

Con la decisione n. 32416 del 22/11/2023 la Cassazione ha affermato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) è applicabile anche alle griglie o intercapedini a servizio degli edifici, a prescindere se queste fossero o meno comprese nel progetto edilizio assentito.

Nel caso in esame un condominio ritiene di non essere soggetto al pagamento del Cosap relativamente ad alcune intercapedini e griglie incorporate nell’edificio in mancanza di un titolo e della prova della costituzione di una servitù pubblica.
La Cassazione respinge il ricorso del condominio evidenziando, preliminarmente, che in tema di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap ), l’acquisto da parte del Comune dell’area circostante il perimetro di un fabbricato, nella quale siano state precedentemente realizzate griglie ed intercapedini, finalizzate a permettere la circolazione dell’aria ed il passaggio della luce nei locali sotterranei dell’edificio, non fa sorgere a carico del condominio l’obbligo di corrispondere il relativo canone, qualora il prezzo pattuito per la cessione sia stato ridotto proprio a causa dell’esistenza delle intercapedini, giustificandosi tale riduzione con la volontà delle parti di escludere dal trasferimento le porzioni di suolo in cui sono state realizzate le intercapedini, ovvero con la contestuale costituzione in favore del condominio di un diritto reale sul suolo trasferito, con la conseguenza che viene a mancare nella specie il presupposto dell’obbligazione, costituito dall’occupazione del suolo pubblico.