23 OTTOBRE 2023
Con la sentenza n. 7689 del 20/9/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia ha affermato che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 sussiste non solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, ma anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale, “al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura”, per lo svolgimento di attività riconosciute meritevoli dalla norma.