3 OTTOBRE 2019
La dichiarazione del contribuente riguardo la temporanea chiusura dell’albergo per l’esecuzione di lavori di manutenzione non è idonea a superare la presunzione di legge a carico del detentore dell’immobile in fatto di Tarsu. Il mancato utilizzo della struttura per alcuni mesi dell’anno non comporta l’esenzione dal tributo, non ricorrendo l’«obiettiva impossibilità di utilizzo» prescritta dall’articolo 62 del Dlgs 15 novembre 1993 n. 507. Ai fini dell’esenzione dalla tassa non occorre provare la concreta inutilizzabilità della struttura.
L’immobile risultava adibito ad albergo con licenza annuale e l’ente impositore non era tenuto a svolgere alcun accertamento in ordine all’esercizio dell’impresa alberghiera. La mera dichiarazione del contribuente non è idonea a superare la presunzione di occupazione di legge in quanto doveva provare l’inutilizzabilità della struttura.