30 SETTEMBRE 2019
Nuova sentenza sulla soggettività passiva Imu nelle ipotesi di contratti di locazione finanziaria di immobili con sopravvenuta risoluzione contrattuale senza che vi sia stata la materiale riconsegna del bene alla società concedente. La Ctr Lombardia (sentenza 4084/2018) ha affermato che la soggettività passiva, ai fini Imu, segue le sorti del contratto e non la detenzione del bene locato, ciò in quanto per la disciplina Imu il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto ovvero fino all’eventuale data di risoluzione dello stesso, indipendentemente dall’effettiva data di consegna dell’immobile.
La pronuncia continua ad alimentare il contrasto tra i giudici, come conferma la presenza di due sentenze di Cassazione difformi nelle quali hanno prima affermato che la risoluzione del contratto di leasing comporta il trasferimento della soggettività passiva Imu in capo al concedente sin dalla data della risoluzione, senza che una eventuale ritardata restituzione da parte dell’utilizzatore possa ritardarne gli effetti fiscali (sentenza 13793/2019) e hanno poi (sentenza 19166/2019) sostenuto che «la risoluzione anticipata non può produrre la modificazione sostanziale minima necessaria alla situazione giuridica dell’utilizzatore che, sola, potrebbe giustificare il trasferimento della responsabilità del tributo».