8 SETTEMBRE 2023
Con la decisione n. 20218 del 14/7/2023 la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) presuppone l’adozione di un apposito regolamento la cui carenza non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Ne consegue che, in difetto di regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ed è cumulabile, oltre che con la TOSAP o il COSAP, con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (25% delle tariffe ICP).