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Notifica a contribuente irreperibile nulla se manca la raccomandata informativa

4 AGOSTO 2023

Con la decisione n. 17097 del 15/6/2023 la Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella esattoriale al contribuente irreperibile è nulla se non viene fornita la prova di ricezione della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 del codice di procedura civile.

Nel caso in esame una contribuente, avuta notizia dell’iscrizione ipotecaria eseguita a suo carico da parte di Equitalia per debiti erariali, chiedeva conto dei titoli sottesi all’iscrizione e, ricevuto un estratto di ruolo, deduceva che le cartelle non le erano mai state notificate.
Il ricorso veniva accolto in primo grado, ma la CTR ribaltava l’esito del giudizio ritenendo dimostrato che le cartelle fossero state “correttamente notificate secondo il disposto dell’art. 26 del d.P.R. 602/73” mediante invio di raccomandate con avviso di ricevimento e secondo il “rito” applicabile in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
 
La Cassazione ritiene fondato tale motivo di ricorso richiamando il proprio orientamento secondo cui “Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio postale” (Cass. 30 settembre 2016, n. 19522; Cass. 30 dicembre 2016, n. 27479). Inoltre, laddove si discuta ancora dell’operata notifica della cartella esattoriale, la procedura di notifica non può annoverarsi tra i rapporti esauriti ai quali non si applicano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, secondo cui nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, va applicato l’art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata informativa (v. Cass.9 maggio 2018, n. 11057; Cass. 19 aprile 2018, n. 9782 Cass. 26 novembre 2014, n. 25079).