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Funzionario responsabile non dirigente, avvisi bonari TARI e tariffe per gli alberghi

30 GENNAIO 2023

Con la sentenza n. 37757 del 23/12/2022 la Cassazione è intervenuta su diverse questioni, in particolare sulla qualifica del funzionario responsabile del tributo, sull’impugnabilità (non obbligatoria) degli avvisi bonari TARI e sulla legittimità delle tariffe degli alberghi.

In ordine alla qualifica del funzionario responsabile, la Cassazione evidenzia che ai sensi dell’art. 1, comma 692, l. n. 147 del 2013, “Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”. Il contribuente deduce l’illegittimità della costituzione, senza concorso, del rapporto d’impiego tra il Comune e il funzionario, e di conseguenza anche della sua nomina a funzionario responsabile, ma in tal modo confonde profili afferenti il rapporto interno (di impego o di servizio) tra amministrazione e personale direttivo con profili afferenti la validità dell’atto tributario sottoscritto dal funzionario, avuto riguardo alla specifica disciplina in base alla quale si deve stabilire se la volontà dell’ente sia stata validamente manifestata e non già al possesso di una qualifica dirigenziale (cfr. sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale). In sostanza la legittimazione al funzionario responsabile del tributo non deriva dalla qualifica ma dal provvedimento di attribuzione della funzione.