11 GENNAIO 2023
Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10505 del 29/11/2022, accogliendo l’appello del Comune in riforma della sentenza del TAR che aveva invece dato ragione ad un gestore di servizi telefonici.
La questione riguarda l’ambito di applicazione temporale dell’art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni), come modificato dal d.lgs. n. 33 del 2016 e prima dal d.lgs. n. 70 del 2012, in fattispecie relative a convenzioni venute in scadenza in data anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019.
In particolare, l’art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, disponendo che esso ‘s’interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione’ (cioè della TOSAP o del COSAP).