16 NOVEMBRE 2022
Fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro, deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale, anche alla luce della norma interpretativa contenuta nell’art. 5 comma 14 quinquies lett. b del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, come inserito dalla legge di conversione del 17 dicembre 2021 n. 215.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9759 del 7/11/2022, respingendo l’appello del Comune e confermando l’esito del giudizio di primo grado.