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Rappresentanza del Comune nel giudizio tributario anche con dirigente di altro servizio

14 NOVEMBRE 2022

Con la decisione n. 32742 del 7/11/2022 la Cassazione ha affermato che è legittima la sottoscrizione dell’appello da parte di un dirigente diverso da quello dell’ufficio tributi, dal momento che il Tuel demanda all’ente locale la disciplina (attraverso statuto e regolamenti) sui modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.

Nel caso in esame un istituto religioso proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento Imu 2012 e 2013, eccependo tra l’altro che la commissione tributaria regionale non aveva rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’appello del Comune, nonostante la sottoscrizione da parte di un dirigente diverso da quello indicato nell’intestazione dell’atto quale dirigente dell’ufficio competente.

La Cassazione respinge il ricorso, osservando in primo luogo che per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all’effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l’onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo (cfr. Cass. S.U. n. 31963 del 5/11/2021).