11 NOVEMBRE 2022
Con la sentenza n. 6771 dell’11 ottobre 2022 la Corte di Giustizia di II grado della Campania ha affermato che i termini decadenziali per l’accertamento dell’annualità 2015 scadono il 26 marzo 2021, per effetto della sospensione Covid-19 prevista dall’art. 67 del d.l. 18/2020.
Com’è noto l’art. 67 del decreto-legge n. 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) ha sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi all’attività di accertamento da parte degli uffici degli enti impositori, tra cui vanno ricompresi anche i Comuni.
In ordine alla proroga dei termini di decadenza e prescrizione di pari durata (85 giorni), l’orientamento dei giudici tributari appare piuttosto oscillante. Per un verso si sostiene che dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo il credito deve ritenersi comunque prescritto (CTP Napoli n. 11587 del 28/10/2021, CTP Caserta n. 394 del 3/2/2022). Per altro verso si ritiene applicabile la proroga di 85 giorni prevista dall’art. 67 del d.l. 18/2020 (CTP Caserta n. 2807 del 28/9/2021, CTP Napoli n. 12232 dell’11/11/2021, CTP Napoli n. 12981 del 29/11/2021).
La sentenza in commento si pone in linea con il secondo orientamento (favorevole ai Comuni), che ritiene applicabile il maggiore termine di 85 giorni.