3 NOVEMBRE 2022
Con la sentenza n. 8578 del 13/09/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha affermato che l’esonero dall’IMU previsto per l’abitazione principale non spetta se l’appartamento è accatastato in categoria A/10 (ufficio).
Il caso sottoposto all’esame della CTP di Napoli riguarda un avviso di accertamento IMU 2016 emesso a carico di un contribuente che riteneva di poter usufruire dell’esonero previsto per l’abitazione principale relativamente ad un immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione e studio professionale) accatastato in A/10 (ufficio).
Il Comune evidenzia in giudizio che il mancato riconoscimento delle agevolazioni per abitazione principale è dovuto al fatto che l’unità immobiliare risulta censita in una categoria A/10 (ufficio) e, quindi, non riconducibile all’uso abitativo.
La CTP di Napoli dà ragione al Comune sul rilievo che l‘esenzione per l’abitazione principale non spetta in caso di classificazione catastale diversa da quella abitativa dell’immobile (ovverosia A/10 destinazione a uso ufficio).