28 AGOSTO 2019
L'art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n.10 prevede che “ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601”, ossia imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale. Il comma 88 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il suddetto art. 20, prevedendo che il suddetto trattamento tributario di favore “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”.
Tenuto conto del chiaro tenore letterale delle citate disposizioni, in assenza di accordi e/o convenzioni, la permuta di un immobile fra il Comune e la Parrocchia non può godere del suddetto trattamento di favore.