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Concordato fallimentare: si paga l’Imu maturata nel periodo

28 LUGLIO 2022

Con la sentenza n. 21126 del 4/7/2022 la Cassazione ha affermato che l’assuntore del concordato fallimentare deve corrispondere l’Imu maturata in pendenza di fallimento, respingendo il ricorso del contribuente.

La normativa dell’imposta prevede che per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore siano tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

La disciplina garantisce quindi l’incameramento dell’imposta maturata in pendenza di procedura, sottraendola al concorso dei creditori, sebbene la sua esigibilità sia differita a un termine successivo.