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Autotutela: avviso di accertamento annullabile anche se impugnato

6 GIUGNO 2022

Con la decisione n. 13332 del 28/4/2022 la Cassazione ha affermato che il Comune può esercitare il potere di autotutela sostituendo un avviso di accertamento illegittimo con un altro atto di contenuto identico ma senza i vizi originari, anche in pendenza di ricorso.

La Cassazione ha ribadito che, in materia tributaria, il potere della P.A. di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all’annullamento d’ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi o infondati è espressamente riconosciuto dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1 (convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656) e non sussistono ragioni per non ritenere che possa essere annullato anche un precedente atto di annullamento, senza che da tale annullamento, tuttavia, consegua la reviviscenza dell’originario atto impositivo, ormai definitivamente eliminato dall’ordinamento.