5 APRILE 2022
Con la sentenza n. 1605 del 7 marzo 2022 il Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di pertinenza urbanistica è meno ampio di quello rilevante in materia civilistica, ex articolo 817 del codice civile, tale da non poter consentire la realizzazione di opere soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato come principale.
La pronuncia assume rilievo anche ai fini Imu, in particolare per le aree pertinenziali dei fabbricati, alla luce della nuova disposizione contenuta nel comma 741 della legge n. 160/2019 che considera parte integrante del fabbricato anche l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza “esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.