30 MARZO 2022
Con la sentenza n. 8222 del 14/3/2022 la Cassazione ha affermato che la produzione di rifiuti speciali in un magazzino non è sufficiente ad esonerare l’intera superficie dell’impresa (fattispecie Tares 2013 Tari 2014), accogliendo il ricorso del gestore del servizio rifiuti. La Cassazione ribadisce inoltre che la parte fissa della Tari è comunque sempre dovuta per intero sul mero presupposto della detenzione di superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti.
Nella fattispecie, la maggior parte delle aree dell’impresa era occupata da magazzini che producevano rifiuti speciali da imballaggi terziari, che venivano smaltiti in via autonoma dall’impresa a mezzo di un operatore specializzato, pagando direttamente il servizio in questione.