24 LUGLIO 2019
I giudici contabili lucani con la deliberazione n.4/2019 hanno precisato che la presenza di errori di imputazione delle spese per la raccolta e smaltimento dei rifiuti non può essere inclusa nel o negli anni successivi, pena il concorso alle spese di utenti diversi da quelli che avrebbero fruito del servizio. Inoltre, la sottovalutazione delle spese in un dato anno, o in quelli successivi, rappresenta una specifica responsabilità amministrativa a carico di soggetti legati da rapporto di servizio con l’amministrazione che, con condotte commissive o omissive gravemente colpose, avessero determinato un danno ingiusto in conseguenza dei mancati introiti. In altri termini, la responsabilità contabile discende in via diretta da errori sulla corretta imputazione della spesa sulla tariffa applicata agli utenti, oltre al contrasto con i principi contabili di redazione del bilancio, potrebbe essere valutabile anche ai fini della responsabilità sanzionatoria prevista da norme sui vincoli di finanza pubblica tempo per tempo vigenti.