15 FEBBRAIO 2022
La risoluzione del contratto di locazione e il distacco delle utenze non costituiscono circostanze di fatto idonee a superare la presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti ed a comprovare le oggettive condizioni di inutilizzabilità dell’immobile. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la decisione n. 2257 del 26/1/2022, respingendo il ricorso di un contribuente che pretendeva l’esonero dalla Tari 2014 per un’autorimessa sul presupposto che era stato risolto il rapporto di locazione ed erano state inoltre distaccate le utenze a rete.