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Possibile responsabilità amministrativa in presenza di un basso grado di riscossione dei tributi

22 LUGLIO 2019

Il recupero dei crediti tributari, specie se riferiti all’evasione, spesso presenta una percentuale di incassi non sempre lusinghiera, tanto da far intervenire i giudici contabili sulla necessità di seguire con molta attenzione il recupero dei crediti tributari, ammonendo l’ente sulle possibili responsabilità erariali in presenza di una bassa capacità di riscossione. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, contenute nella deliberazione 3 luglio 2019 n.170.

I giudici contabili veneti, pur prendendo atto di quanto affermato dall’Amministrazione, hanno osservato, preliminarmente, che i contenziosi riguardano il 55% dell’accertato in esercizi antecedenti il 2016 (si tratta di residui riportati da esercizi precedenti): alla luce di questo dato, un tasso di riscossione del 27%, a oltre tre anni dall’accertamento, pur preso atto delle rateizzazioni, appare tutt’altro che lusinghiero, senza considerare il rischio di una eventuale soccombenza in commissione tributaria (valutato dall’Ente come “basso”).

Ciò rilevato, il Collegio contabile invita l’Ente a voler porre attenzione sul fatto che il basso grado di recupero dell’evasione tributaria pone in evidenza un comportamento non solo potenzialmente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, ma altresì antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l’indefettibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria – riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, della Costituzione) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari (vedi, ex multis, C. Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 21 febbraio 1994, n. 79).

Pertanto, dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava quindi la conclusione circa l’irrinunciabilità della potestà impositiva, e la sostanziale illiceità e antidoverosità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.