20 GENNAIO 2022
Non spetta l’esonero dalla TOSAP per l’Agenzia per la casa (ex Iacp) che occupa suolo pubblico al fine di mettere in sicurezza e manutenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, trattandosi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali. In tal caso difetta il requisito oggettivo richiesto dall’art. 49 lett. a) del D.Lgs. 507/1993 per fruire dell’esenzione dalla TOSAP, poiché la finalità immediata della occupazione del suolo non è quella assistenziale, restando irrilevanti a tal fine le finalità statutarie dell’ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 386 del 10/1/2020, che ha accolto il ricorso dell’ente impositore ribaltando l’esito del giudizio di merito.