21 DICEMBRE 2021
Il Monastero è soggetto al pagamento della TARSU, non potendo invocare l’esenzione dal tributo per la destinazione al culto dell’immobile, dal momento che le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della TARSU, lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa.
E’ quanto affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 38984 del 7/12/2021, respingendo il ricorso di un Monastero di suore di clausura in ordine al pagamento della TARSU 2011. Il principio è applicabile anche alla TARI, essendo estensibili a tale tributo gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA (Cass. n. 15900/2021, n. 15323/2021).