19 LUGLIO 2019
Non è necessario un provvedimento di sgravio da parte dell’ente impositore in caso di partite annullate dalla norma sul saldo e stralcio. La Corte di Cassazione (n. 15471/2019) si pronuncia sulla disciplina dell’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro accertati alla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018 convertito nella legge 136/2018, affermando che, per effetto del c.d. “saldo e stralcio”, la cartella di pagamento è annullata di diritto, senza necessità di un formale provvedimento di sgravio da parte dell’ufficio, e il giudizio pendente si estingue con compensazione delle spese per cessazione della materia.
Lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, espressamente sancendo la legge la automaticità dell’annullamento, pur nelle more — e indipendentemente — della successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del pertinente, consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione.