17 NOVEMBRE 2021
Con la decisione n. 30752 del 29/10/2021 la Cassazione ha affermato che un’area destinata a cava è da ritenersi edificabile anche se l’attività di estrazione è meramente potenziale, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali.
Nel caso in questione una società di lavori stradali propone ricorso in Cassazione contestando la legittimità di un avviso di accertamento in rettifica per ICI 2009 e 2010 relativamente ad aree poste in corrispondenza del giacimento G7, ritenendole terreni agricoli e non già aree edificabili. In particolare la società evidenzia che in Lombardia, a differenza di altre regioni, il piano cave è approvato dalla Regione (LR Lombardia n. 14/1998) e non dai Comuni, che sono tenuti a conformare le previsioni dei propri strumenti urbanistici a quelle del sovraordinato Piano Cave provinciale. Le aree in questione pertanto, poste in corrispondenza di un giacimento ma non ancora individuate come ambito territoriale estrattivo, non possono essere considerate scavabili/edificabili dal piano cave provinciale.