10 NOVEMBRE 2021
periodo di sospensione Covid-19 della riscossione coattiva (da marzo 2020 ad agosto 2021) non riguarda l’atto di intimazione previsto dall’art. 50 del Dpr n. 602/73. Pertanto, prima di avviare l’espropriazione forzata, occorre notificare l’intimazione non soltanto con riferimento alle cartelle di pagamento dalla cui notifica era già trascorso, alla data dell’8/3/2020, un anno senza che fosse stata avviata l’esecuzione, ma anche in relazione a tutte quelle per le quali, alla stessa data, il termine annuale in parola non si era ancora consumato.
E’ il chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 20/10/2021 a seguito di interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera (n. 5-06856 On.le Angiola).