2 NOVEMBRE 2021
La base imponibile ICI/IMU per le aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio, tenendo conto dei parametri stabiliti dalla legge (art. 5 d.lgs. 504/92), da considerarsi non esclusivi, in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, potendo il giudice di merito discostarsi dal prezzo di vendita tenendo conto di ulteriori elementi purché congruamente motivati. Lo ha stabilito la Cassazione con la pronuncia n. 28392 del 15/10/2021, respingendo il ricorso di un contribuente, al quale era stata contestata l’infedele dichiarazione ICI 2009 con riferimento ad alcune aree edificabili, quantificando la maggiore imposta a debito.
Il contribuente eccepisce che la CTR, nell’accogliere l’appello del Comune, avrebbe omesso di considerare che, essendo stati gli immobili, ai quali si riferisce l’asserita maggiore pretesa fiscale, oggetto di compravendita conclusa nell’anno d’imposta 2009, il relativo valore venale avrebbe dovuto essere determinato in ragione del prezzo convenuto in tale contratto.