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Le delibere tariffarie adottate tardivamente non sono efficaci per l’anno in corso

19 OTTOBRE 2021

Le delibere tariffarie approvate in ritardo rispetto al termine perentorio previsto per l’adozione del bilancio di previsione non sono da considerarsi illegittime ma solo inefficaci per l’anno in corso. Lo ha affermato il TAR Milano con la recentissima sentenza n. 2173 dell’8 ottobre 2021 annullando le delibere della TARI e della TASI adottate nel 2015 da un comune della provincia di Pavia oltre il termine del 30 luglio 2015.

Il Ministero sostiene che gli atti impugnati sarebbero illegittimi in ragione della violazione del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.