14 OTTOBRE 2021
La riduzione del 50% dell’imposta per inagibilità dell’immobile non presuppone la presentazione della dichiarazione del contribuente se la situazione è già nota al Comune che ne aveva presto atto in sede di rilascio del permesso di costruire (fattispecie relativa ad IMU 2012-2013). Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio con la sentenza n. 4005 del 10/9/2021 accogliendo l’appello del contribuente, il quale si doleva del fatto che la CTP non avesse considerato che gli immobili erano in condizioni di inagibilità, tali da giustificare l’esenzione totale dal pagamento dell’IMU, o quanto meno il calcolo della base imponibile sul valore dell’area edificabile previo scomputo del valore del fabbricato in corso d’opera previa demolizione del precedente. Inoltre, erroneamente la CTP nel respingere il ricorso introduttivo ha ritenuto decisiva la circostanza della omessa presentazione della dichiarazione di inagibilità di cui all’art. 8 DL.gs 504/92, atteso che il Comune ne era già a conoscenza in sede di rilascio del permesso di costruzione nel 2012.