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Servitù di pubblico passaggio per “dicatio ad patriam” dell’area privata destinata a piazza

12 OTTOBRE 2021

E’ sufficiente, al fine di costituire la servitù di pubblico passaggio per “dicatio ad patriam”, la destinazione dell’area privata a “piazza” da parte dell’originario proprietario, essendo irrilevante l’uso limitato della zona, la sua delimitazione con dei vasi e l’apposizione del cartello di proprietà privata sui gazebo. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 26226 del 28/9/2021, che ci consente di fare il punto su una delle possibili forme di costituzione della servitù di pubblico passaggio, anche ai fini della corretta applicazione del nuovo canone patrimoniale di cui alla legge n. 160/2019.

Ricordiamo che la servitù di pubblico passaggio (diritto reale di godimento spettante alla collettività di transitare liberamente sul bene del privato) si realizza in uno dei seguenti modi: 1) per atto pubblico o privato (es. porticati per vincolo posto direttamente all’epoca della costruzione); 2) per usucapione ventennale ex art. 1158, c.c.; 3) per «dicatio ad patriam» cioè per destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività.