22 SETTEMBRE 2021
on la sentenza n. 158 del 9/6/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha affermato che le frecce stradali monofacciali con la scritta “poste italiane” non sono soggette al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, trattandosi di servizio di pubblica utilità.
Sul punto la Cassazione, con decisione n. 17796/2018, ha chiarito che ci si trova in presenza di un servizio di pubblica utilità quando lo stesso sia finalizzato” ella ineludibile esigenza di assicurare attraverso l’attività in questione, la gestione di un servizio assolutamente necessario per la comunità”.
Invero, non può essere messo in dubbio che l’invio e la consegna della corrispondenza non sia, allo stato, un servizio assolutamente necessario per la comunità, tanto più che nel caso di Poste Italiane s.p.a. la stessa è obbligata ex lege al c.d. Servizio Postale Universale.