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La nuova Imu interpretata e applicata dai Comuni

8 SETTEMBRE 2021

Abitazione principale e non, fabbricati rurali, terreni agricoli, applicazione e limiti delle maggiorazioni, aliquote ridotte, sono questi alcuni degli argomenti oggetto dei Rilievi pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze, nella sezione Fiscalità regionale e locale, riguardanti gli atti adottati dai Comuni in materia di Imu alla luce delle nuove disposizioni riguardanti l’applicazione dell’imposta municipale propria previste dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019). Il documento rappresenta la raccolta delle ipotesi più diffuse presenti negli atti adottati dagli enti locali in esito alla riforma dell’Imu, analizzate rispetto ai confini fissati dalla normativa statale. Il fine è diminuire le potenziali occasioni di contenzioso con i cittadini e favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità presenti nei regolamenti e nelle delibere già in vigore.

L’elaborato mette in primo piano, per ogni disposizione da rettificare, la formulazione non coerente con la normativa, e a seguire il relativo rilievo su cui basare l’adeguamento alla disciplina statale. Un nutrito pacchetto di rilievi si concentra sull’errata applicazione delle aliquote di imponibilità dei fabbricati rurali a uso strumentale deliberate dagli enti locali. Si tratta di  immobili esentati dall’imposta dal 2014 (articolo 1, comma 708, legge n. 147/2013) e rientrati tra i beni soggetti a Imu dal 2020 (legge di bilancio 2020). L’aliquota base per i fabbricati in questione, secondo la normativa statale attualmente in vigore, è pari allo 0,1%, che il comune può diminuire sino all’azzeramento ma non aumentare. Il Dipartimento contesta e invita a rivedere, in particolare, la definizione secondo cui “Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati classificati in Cat. D/10 o con annotazione di ruralità, utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un reddito da lavoro” (2.2 Fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce, rilievo g).

Il Df rileva la contraddittorietà tra la necessaria esistenza, prevista dal regolamento comunale sotto osservazione, nei riguardi del “possessore/conduttore dell’immobile”, di un “reddito da lavoro derivante dallo svolgimento di attività agricola” e dei requisiti di imprenditore agricolo professionale previsti dall’articolo 1 del Dlgs n. 99/2004 e sue modificazioni, e quanto previsto dall’articolo 1, comma 750, della legge di bilancio 2020 che ha riformato il tributo. Ai fini dell’individuazione dell’uso strumentale dei fabbricati rurali, la norma rinvia unicamente al disposto del comma 3-bis dell’articolo 9 del Dl n. 557/1993 in materia di ruralità ai fini fiscali ed è a questo che bisogna fare riferimento per circoscrivere il campo di applicazione dell’agevolazione Imu in esame. La condizione di ruralità è attestata dalla categoria D/10 dell’immobile o da apposita annotazione. In entrambi i casi, i requisiti previsti dall’articolo 3-bis menzionato sono di carattere oggettivo e riguardano la destinazione dello stabile secondo le previsioni dell’articolo 2135 del codice civile in relazione all’attività agricola svolta (protezione piante o animali, custodia delle macchine agricole, uffici dell’azienda, eccetera). Viceversa, non è richiesto alcun requisito soggettivo connesso alla persona, soggetto passivo o utilizzatore, come il possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

La conferma della irrilevanza del presupposto soggettivo in base all’articolo 3-bis, è stato confermato anche dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 369/2019. Il documento di prassi faceva precisa distinzione tra i requisiti necessari per l’acquisizione della condizione di “ruralità” in caso di fabbricati strumentali e di abitazioni. Soltanto per queste ultime, infatti, la disciplina richiede il ricorrere di alcune situazioni soggettive (comma 3, articolo 9, Dl n. 557/1993). In particolare l’Agenzia, a proposito degli edifici strumentali, specificava che “con riferimento alle costruzioni agricole, non deve ritenersi rilevante e necessaria la sussistenza di una superficie posseduta maggiore di 10.000 mq (in relazione al terreno cui il fabbricato è asservito), né di un reddito derivante dall’attività agricola del soggetto che conduce il fondo che sia maggiore del 50 per cento del suo reddito complessivo”. Mentre richiamava l’elenco delle attività agricole previste dall’articolo 2135 cc per riscontrare la strumentalità del fabbricato.

Accertato, quindi, che ai fini dell’agevolazione Imu in esame (articolo 1, comma 750, legge n. 160/2019) vanno rispettati unicamente i paletti “oggettivi” fissati dall’articolo 3-bis, mentre non sono previste limitazioni dipendenti dalla qualifica e dall’attività del beneficiario, i comuni che nell’ambito della definizione di fabbricati rurali a uso strumentale hanno posto ulteriori condizioni rispetto a quella del classamento nella categoria D/10 o dell’annotazione del requisito di ruralità, dovranno rivedere i regolamenti approvati, perché, ricordano i tecnici del Dipartimento, gli enti locali “possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi” (articolo 52, comma 1, Dlgs n. 446/1997).