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Non paga i tributi locali il soggetto che rinuncia all’eredità

3 SETTEMBRE 2021

Con la decisione n. 21006 del 22/7/2021 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del defunto, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili ex lege o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili.