5 AGOSTO 2021
Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti alla luce delle novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (legge n. 106/2021). In particolare, è stata disposta la proroga fino al 31 agosto 2021 della sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già prevista dal decreto Lavoro (Dl n. 99/2021) poi confluito nella legge di conversione del “Sostegni-bis”.
Il provvedimento, inoltre, ha definito nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate del “saldo e stralcio” previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i pagamenti in più mesi. La norma, modificando la previsione contenuta nel precedente decreto “Sostegni” (Dl n.41/2021), che disponeva la regolarizzazione in un’unica soluzione entro il termine del 31 luglio 2021, concede la facoltà di effettuare i versamenti delle rate 2020, ancora dovute, ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il primo appuntamento è, quindi, fissato al prossimo 31 luglio (che essendo un sabato slitta al 2 agosto) quando si dovranno pagare le rate scadute il 28 febbraio 2020 (per la rottamazione-ter) e il 31 marzo 2020 (per il saldo e stralcio).
Vediamo nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nelle Faq sulle ultime misure introdotte dalla legge n. 106/2021 pubblicate sul sito dove è anche consultabile un vademecum con tutte le informazioni utili.
Cambiano gli appuntamenti per “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”.
La legge n. 106/2021 ha rideterminato i termini per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” (Dl n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (legge n. 145/2018) previste nel 2020. Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con le rate del 2019, deve effettuare il pagamento delle quote non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021.
In dettaglio:
Resta confermato l’appuntamento per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021, che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Per ogni scadenza è possibile usufruire anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi, per il termine del 2 agosto, saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021).
In caso di superamento delle suddette date o di importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Sul sito della Riscossione è possibile chiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.
La legge proroga fino al 31 agosto 2021 (in precedenza era 30 giugno 2021) il periodo finale di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di consegna degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (Dl n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.
È prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della riscossione, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione e, quindi, entro il 30 settembre 2021.
In “pausa” fino al 31 agosto 2021 le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. La sospensione riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
Cessati gli effetti della sospensione e, quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno in attesa fino al 31 agosto 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pa e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le amministrazioni pubbliche, dunque, possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.