3 AGOSTO 2021
Il gestore di un bar all’interno di un edificio scolastico è tenuto al pagamento della tassa rifiuti, non essendo applicabile la disciplina prevista per gli istituti scolastici pubblici (art. 33-bis d.l. 248/2007). E’ quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza n. 428 del 15/6/2021, che accoglie l’appello dell’ente impositore.
Nel caso in esame, il titolare di una ditta individuale che gestiva un bar all’interno di un edificio scolastico aveva impugnato un avviso di pagamento TARES 2013, evidenziando che nel bando di concorso che si era aggiudicata non era previsto tra le utenze il costo della tassa rifiuti, inoltre il Comune avrebbe dovuto applicare l’art. 33-bis del d.l. 248/2007 che demanda al Ministero della Pubblica Istruzione la corresponsione dell’importo equivalente alla tassa rifiuti direttamente ai comuni.