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Autorimesse, box e garage pagano la TARI

6 LUGLIO 2021

Autorimesse, box e garage sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, non essendo locali in obiettive condizioni di non utilizzabilità e non potendo ipotizzare una bassa produttività di rifiuti per via della sporadicità della presenza umana. Lo ha chiarito la Cassazione con la decisione n. 18123 del 24/6/2021, accogliendo il ricorso di un Comune e confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Si tratta di una questione apparentemente scontata, ma sulla quale in passato è sorto notevole contenzioso che ha lasciato un solco spesso utilizzato da contribuenti che ritengono di non dover pagare il tributo per box, garage e locali simili.

Il punto di partenza della questione è costituito dalla sentenza n. 113/98 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che ha escluso la tassabilità di box e cantine, ritenendo tali locali inidonei alla produzione di rifiuti a causa dell’accesso saltuario, inaugurando così un filone giurisprudenziale che ha trovato conferma in diverse commissioni tributarie, dando però origine ad oscillazioni giurisprudenziali.