10 GIUGNO 2021
on la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, l’Agenzia chiarisce che la sospensione, disposta dal comma 1 dell’articolo 61 del decreto “Cura Italia”, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef, come espressamente stabilito nell’articolo 62 dello stesso Dl. Nell’ipotesi in cui i sostituti d’imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, intendendo nelle misure fiscali una generica e generale interruzione, non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, solo a seguito dei presenti chiarimenti, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.
In particolare, spiega l’Agenzia, la disposizione contenuta nell’articolo 61 ha disciplinato per i soggetti particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19 (coloro che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nelle attività culturali e negli eventi, nei trasporti, nell’assistenza, eccetera), la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta scadenti dal 2 marzo al 30 aprile 2020, nonché dei contributi e dei premi, già disposta dall’articolo 8 del precedente decreto legge non convertito, il n. 9/2020, definendo con maggior esattezza il perimetro dei versamenti sospesi. Nel dettaglio: