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Agenzia Entrate: accordo transattivo e imposta di registro

31 MAGGIO 2021

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito attraverso l’interpello n. 341 del 13 maggio 2021 circa l’applicabilità dell’agevolazione ex art. 20, comma 2, della legge 10/1977 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) nel caso in cui ci sia la procedura espropriativa in favore di un Comune (nel caso specifico, per sistemazione a zona verde e parcheggi di un’area circostante ad una chiesa), ovvero all’accordo transattivo per la cessione bonaria degli immobili interessati dalla procedura.

L’Agenzia ha espresso parere negativo, affermando che l’atto in oggetto non può rientrare nella categoria di accordo o convenzione tra le parti come richiesto dalla norma in oggetto, configurandosi invece in un accordo per il trasferimento della proprietà che non realizza direttamente ed immediatamente la funzione di trasformazione del territorio, in quanto tale atto si sostanzia in un atto di natura transattiva volto a “regolarizzare” l’occupazione dell’area da parte del Comune, a seguito della mancata definizione del procedimento espropriativo, ovvero appare rivolto alla definitiva acquisizione dell’area detenuta dal Comune sulla quale quest’ultimo ha già realizzato interventi di parziale trasformazione del compendio immobiliare; all’operazione in oggetto andrà quindi applicato l’ordinario regime impositivo previsto per l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale, con definizione della base imponibile, ai fini dell’imposta di registro, calcolando la differenza tra il valore dell’immobile quantificato dall’Agenzia del Territorio e il valore delle opere già realizzate dall’Ente acquirente.