19 MAGGIO 2021
a condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell’imposta per inagibilità o inabitabilità è costituita dall’oggettiva inidoneità dell’immobile ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi).
E’ quanto affermato dalla Cassazione con la decisione n. 11654 del 4/5/2021, che ha respinto il ricorso di un contribuente il quale riteneva di dover usufruire della riduzione del 50% dell’imposta in virtù di quanto previsto dall’art. 8 del d.lgs. 504/92 (fattispecie ICI 2010).