News

Delibera TARI: necessario rispettare il termine ordinario del bilancio di previsione

20 MAGGIO 2021

È annullabile dal giudice amministrativo la delibera TARI adottata successivamente al termine ordinario previsto per l’approvazione del bilancio di previsione: è quanto affermato dal TAR Sardegna, Sez. II, nella sent. 28 aprile 2021, n. 303.
La sentenza segnalata si pone in continuità con un orientamento noto; già in precedenza, infatti, il TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 25 maggio 2019, n. 549, aveva affermato quanto segue: “Peraltro, in materia di TARI, l’annullamento giurisdizionale della deliberazione tariffaria comunale non pregiudica il principio, sancito dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, secondo cui la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio, essendo destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l’obbligo della correlazione tra il prelievo e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è sufficiente a legittimare un’approvazione delle tariffe TARI, oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (cfr.: Cons. Stato V, nn. 3808/2014 e 3817/2014). Ciò, in quanto il principio secondo cui il gettito del tributo deve coprire i costi di smaltimento dei rifiuti deve essere bilanciato con l’esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti ad un aggravio non preannunciato né previsto di prestazioni imposte.