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Griglie di aerazione sul marciapiede assoggettabili alla TOSAP

6 MAGGIO 2021

Con le recenti pronunce n. 10315 del 20/04/2021, n. 9639 del 13/04/2021 e n. 8756 del 30/03/2021 la Sezione Tributaria della Cassazione ha affrontato la questione riguardante le modalità di costituzione della servitù di pubblico passaggio ai fini dell’applicazione della TOSAP, con particolare riferimento alle grate o griglie di areazione.

Le decisioni riguardano il pagamento della TOSAP, richiesto da un Comune ad una banca, in relazione alle grate di areazione realizzate sui marciapiedi posti intorno al fabbricato di proprietà della stessa. L’istituto di credito riteneva di non dovere alcunché, in quanto le grate non erano poste su suolo pubblico, bensì su suolo di proprietà privata, come risultante da concessione edilizia, sul quale poi sarebbe sorta una servitù di pubblico passaggio, per cui si sarebbe al di fuori del presupposto impositivo della TOSAP. Per la banca, inoltre, se anche il suolo fosse effettivamente pubblico, non vi sarebbe comunque una effettiva sottrazione di suolo pubblico tale da giustificare l’applicazione del tributo.

Al riguardo la Cassazione ha affermato che in tema di TOSAP il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993, nell’occupazione che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. In generale, l’apposizione di griglie, così come per ogni oggetto collocato su suolo pubblico, determina una sottrazione della superficie all’uso pubblico a vantaggio di un’utilizzazione particolare del suolo stesso da parte del Condominio.