4 MAGGIO 2021
Le delibere tariffarie approvate in ritardo rispetto al termine perentorio previsto per l’adozione del bilancio di previsione sono da considerarsi illegittime. Lo ha affermato il TAR Sardegna con tre sentenze del 23 aprile 2021 (n. 286, n. 291 e 293) annullando le tariffarie della TARI adottate nel 2015 da alcuni comuni sardi oltre il termine del 30 luglio 2015.
I ricorsi al TAR sono stati proposti dal Ministero delle Finanze il quale ha eccepito l’illegittimità delle delibere di consiglio, con conseguente reviviscenza delle tariffe precedentemente in vigore, in quanto approvate oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015.
Il TAR accoglie i ricorsi evidenziando che la giurisprudenza di vertice ha affermato il carattere perentorio del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).