13 APRILE 2021
La disciplina sul processo tributario ha sempre previsto a favore della parte pubblica la ripetibilità di tutti gli oneri processuali, vale a dire sia dei costi affrontati, sia dei compensi spettanti per l’assistenza tecnica, anche nei casi in cui l’attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell’amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, nelle diverse novelle succedutesi, alla sola modalità di determinazione dei compensi.
Questo il principio confermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 4473 dello scorso 19 febbraio 2021 che, forte del dettato normativo, ribadisce una regola consolidata presso il collegio di legittimità.